Rapporti dormienti
D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 Regolamento di attuazione dellart. 1, c.
345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti
DPR 22 giugno 2007, n. 116
Ha dato attuazione all' Art.1 comma 345, della Legge 266/05 che ha disposto "l'istituzione di un Fondo alimentato dall'importo dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito".
17 agosto 2007
E' entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116).
Il regolamento fornisce la definizione del deposito dormiente e stabilisce come le banche debbano operare nei confronti della clientela titolare di un rapporto dormiente che potrebbe confluire al Fondo di cui sopra.
In sintesi prevede che:
- sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni e il cui saldo attivo sia superiore a 100 €;
- decorso il suddetto termine il deposito dormiente deve essere estinto e le somme trasferite al Fondo pubblici, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dellintermediario, il titolare non effettui unoperazione o movimentazione.
Cosa accade quando il Deposito risulta dormiente
- la Banca comunica al titolare del deposito lo stato di dormienza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno se il deposito è nominativo, tramite un avviso esposto nei locali della Banca e pubblicazione dello stesso sul proprio sito Internet se si tratta di depositi al portatore;
- il titolare ha 180 giorni per risvegliare il deposito;
- trascorsi 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca;
- trascorsi 4 mesi dal blocco, il rapporto viene estinto e le somme vengono versate al Fondo di cui all'art.1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato.
Come fare per risvegliare un rapporto dormiente:
- movimentare il rapporto tramite versamenti, prelievi, richiesta carnet assegni (non vengono considerate le movimentazioni di liquidazione delle competenze maturate, trattasi di operazioni diniziativa della Banca);
- inviare una richiesta alla Banca, sottoscritta dal titolare, di voler mantenere in essere il rapporto dormiente;
- presentare una denuncia di smarrimento (nel caso si tratti di libretti a risparmio o certificati di depositi).
Qui di seguito riportiamo, l'elenco dei depositi che andranno in estinzione:
e l'elenco dei depositi estinti:
- Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al MEF e versati anni 2023/24
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al MEF e versati anni 2022/23
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al MEF e versati anni 2021/22
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al MEF e versati anni 2018/19/20
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al MEF e versati anni 2015/16/17
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al Mef e versati anni 2012/13/14
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al Mef e versati anni 2009/10/11
-
Elenco dei depositi dormienti estinti, comunicati al Mef e versati anni 2008
E' possibile richiedere le somme di depositi dormienti già estinti e versati al Fondo?
Si, per dieci anni i titolari di depositi estinti, le cui somme sono già state devolute al Fondo, possono richiederne la riscossione direttamente al Fondo per tramite della società Consap Spa.
Le modalità e la documentazione necessaria per effettuare la domanda sono pubblicate sul sito www.consap.it