MiFid II

La nuova disciplina europea per i servizi di investimento rafforza la tutela degli investitori retail con specifiche misure sui prodotti finanziari, definisce le caratteristiche della consulenza indipendente e affina le regole di valutazione dell’adeguatezza e gli obblighi di comunicazione alla clientela.

Con l’Unione Bancaria è stato avviato un processo di integrazione dei mercati dei capitali (Capital Market Union) in cui è fondamentale l’armonizzazione normativa dei vari paesi membri dell’Unione Europea.

In seguito alla crisi, gli sviluppi del mercato degli intermediari finanziari hanno evidenziato delle carenze in alcuni dei principi cardine della MIFID I.

Un mercato più complesso, caratterizzato dalla crescita degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading, ha reso necessaria la definizione di un aggiornamento normativo attraverso l’emanazione della Direttiva - MIFID II e del relativo Regolamento - MIFIR.
La nuova Direttiva infatti, introduce all’interno dei mercati finanziari nuove misure a favore della trasparenza e della stabilità: non solo riprende gli obiettivi dell’originale (MiFID I) ma ne amplifica il campo di azione.

Prime 5 sedi di esecuzione/Broker

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari (Art. 47 , Comma 7, del Regolamento adottato dalla Consob, con Delibera n. 20307/2018), in materia di Best Execution, vengono pubblicati, con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno, i seguenti Reports:

  • Un commento qualitativo ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professionale;
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Report sulla Qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie

I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 ed i relativi report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio.?

I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle:

  • Tabella 1 — Informazioni di identificazione del tipo di sede di esecuzione;
  • Tabella 2 — Informazioni di identificazione del tipo di strumento finanziario;
  • Tabella 3 — Informazioni sul prezzo per orario di esecuzione;
  • Tabella 4 — Informazioni sui prezzi medi, massimo e minimo;
  • Tabella 5 — Informazioni sui costi.
  • Tabella 6 — Informazioni quantitative sulla probabilità dell'esecuzione;
  • Tabella 7 — Informazioni orarie sulla probabilità dell'esecuzione;
  • Tabella 8 — Informazioni varie ; 
    (Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato dalla Bcc non rientra in quelli indicati dalla normativa.)
  • Tabella 9 — Informazioni sulle tempistiche di esecuzione e quotazione.

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